Oggi alcune notizie varie, con rilevanza pratica. Perché la burocrazia non si ferma mai e gli adempimenti rendono la vita più semplice (o più complicata?).
– Il Garante della privacy (newsletter 23 gennaio 2013 n. 368) sottolinea che non è possibile mettere online informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una persona. Non è possibile cioè diffondere i dati da cui si possano desumere malattie, patologie e qualsiasi riferimento a invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici. Nei casi esaminati, un Comune, nel piano della protezione civile per eventuali calamità pubblicato su internet, aveva riportato anche i dati completi di persone invalide da soccorrere; e una Asl aveva pubblicato le determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi per patologie contratte per cause di servizio, e rimborsi per spese sanitarie, riportando in chiaro i dati completi degli interessati o dei familiari.
– Nella stessa newsletter il Garante della privacy ricorda che le attestazioni di stato civile non devono riportare indicazioni sulla maternità e paternità del minore adottato. Un Comune aveva rilasciato ai parenti dell’interessato la copia integrale del suo atto di nascita con incluse le informazioni sul provvedimento giudiziario riguardante la sua adozione. I funzionari comunali ritenevano che la consegna del documento recante le informazioni sull’adozione fosse giustificata dalla necessità degli eventuali eredi di poter difendere i propri diritti in sede giudiziaria. Ma il Garante evidenzia che qualunque attestazione di stato civile riferita ad una persona adottata deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e senza l’annotazione della sentenza di adozione. Le notizie sullo stato di adozione di una persona possono essere fornite da un ufficiale pubblico solo su espressa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Nel caso specifico vi sono aspetti di rilevanza penale e quindi il Garante ha trasmesso gli atti alla magistratura.
– L’Istat ha comunicato le modalità tecniche inerenti l’avvio della rilevazione dei cancellati dall’Anagrafe per decesso con riferimento agli anni 2011-2013. Sono dati che servono all’Istat per comunicare al Governo la variazione dell’aspettativa di vita a 65 anni e per l’aggiornamento dei parametri di sopravvivenza, con riflessi quindi sulle problematiche dei pensionamenti. Sono rilevazioni nuove che partiranno dall’1 marzo e, dopo il 31 luglio 2013, diventeranno mensili.
– A partire dal 28 gennaio e non oltre il 22 febbraio gli uffici comunali competenti devono trasmettere all’Istat la rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali all’1 gennaio 2013. Con apposita circolare sono spiegati tutti i dettagli tecnici.
– Il ministero dell’Interno con apposita circolare ha dato notizia della sentenza emessa il 20 novembre 2012 dalla Corte di Cassazione: il nome Andrea attribuito a persona di sesso femminile non può definirsi ridicolo e vergognoso, né può produrre una ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto. Quindi, dice il ministero, cambia l’orientamento sin qui prevalente, a causa “del contesto culturale ormai in continua evoluzione e non più rigidamente nazionalistico”.
– L’Agenzia delle Entrate con apposita Risoluzione ha chiarito come si debba interpretare la norma del dicembre 2012 secondo la quale la fattura deve contenere “un numero progressivo che la identifichi in modo univoco” (mentre la norma del 1972 prevedeva che le fatture fossero numerate “in ordine progressivo per anno solare”). Dice l’Agenzia che si può continuare la numerazione progressiva del 2012, oppure cominciare nel 2013 dall’1 e continuare sino a cessazione dell’attività. Oppure, se risulta più agevole, continuare con la progressività per anno solare, ma riportando la dicitura n.1/2013 oppure 2013/1. Chiaro no?
Dalai Lama